- 1) Chiarimenti in merito al calcolo e all'addebito di IMCA e ICAS
Sono stati apportati chiarimenti in merito agli attivi ammissibili per la determinazione degli indicatori I (il valore delle immobilizzazioni in corso per acquisizione/produzione di attivi) e A (l'ammortamento contabile a livello del costo storico relativo ai beni acquistati/prodotti) per il calcolo dell'imposta specifica sulla cifra d'affari (ICAS). Pertanto, gli attivi materiali ammissibili alla determinazione degli indicatori I e A per il calcolo dell'imposta minima sulla cifra d'affari (IMCA) saranno presi in considerazione anche ai fini del calcolo dell'ICAS.
Inoltre, nella determinazione dell'indicatore I dal calcolo ICAS, saranno incluse solo le immobilizzazioni in corso registrate nelle scritture contabili a partire dal 1° gennaio 2025. Tale valore sarà evidenziato separatamente all'interno dell'indicatore I, senza includerlo nell'indicatore A.
Per quanto riguarda l'obbligo di debito dell'ICAS per le società del settore petrolifero e del gas naturale, è stata introdotta un'eccezione per i contribuenti che ottengono redditi dalla vendita di combustibili solidi, nafta e altri prodotti corrispondenti alle attività classificate nei codici CAEN 4671, 4681 e 4730. Tale eccezione si applica solo se l'attività principale del contribuente non rientra nelle attività relative ai codici CAEN soggetti all'imposta specifica. I contribuenti che svolgono altre attività secondarie corrispondenti ai codici CAEN, soggetti all'imposta specifica, non beneficeranno dell'eccezione.
Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi fiscali, i soggetti non residenti stabiliti nell'Unione Europea possono, facoltativamente, designare un rappresentante fiscale per il calcolo e il pagamento dell'ICAS. Nel caso di soggetti non stabiliti nell'Unione Europea, invece, la nomina del rappresentante fiscale è obbligatoria. La procedura e le condizioni per la registrazione del rappresentante devono essere approvate.
Inoltre, è stato introdotto l'obbligo di costituire una lettera di garanzia, per un importo di 1 milione di euro, equivalente in lei, da parte delle società soggette all'ICAS o del rappresentante fiscale designato. La garanzia sarà costituita entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, e la sua mancata costituzione comporta il divieto di espletare qualsiasi formalità doganale, fino al momento dell'adempimento dell'obbligo.
I contribuenti che svolgono attività relative ai codici CAEN soggetti all'ICAS, hanno l'obbligo di calcolare, dichiarare e pagare l'imposta specifica per i trimestri I-IV, fino al 25 del mese successivo al rispettivo trimestre, compreso il trimestre IV.
Tali disposizioni sono state introdotte dall 'Ordine n. 109/2025 in materia degli attivi ammissibili per la determinazione degli indicatori I e A, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 27 gennaio 2025 e modifica l'OMF n. 10/2024.
Tali disposizioni sono state introdotte dall 'Ordinanza n. 3/2025 in merito al completamento delle disposizioni in materia di obbligo di pagamento ICAS è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 31 gennaio 2025, che modifica l'art. 462 della Legge n. 227/2015 sul Codice fiscale.
- 2) Novità relative all'obbligo di presentare il modulo 205
- 3) Modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni con Malta
E' stato introdotto l'obbligo di presentare il modello informativo 205 da parte dei contribuenti che tengono le scritture contabili e che trattengono alla fonte l'imposta sui redditi derivanti dalla cessione dell'uso di beni, diversi da quelli derivanti dalla locazione di beni agricoli e dalla locazione di abitazioni personali a fini turistici (i.e., l'imposta sulla locazione). Pertanto, oltre all'obbligo di dichiarare l'imposta sugli affitti attraverso la dichiarazione 100, i contribuenti devono dichiarare annualmente i dati informativi sulla ritenuta d'acconto, per ciascun beneficiario del reddito.
Ricordiamo che il modulo 205 è presentato fino al 28 febbraio 2025 compreso, per i redditi percepiti nel 2024. Inoltre, il modulo deve essere presentato ogni volta che il contribuente del reddito trova errori nella dichiarazione precedentemente presentata, correggendola di conseguenza.
Tali disposizioni sono state introdotte dall'Ordine n. 102/2025 che modifica l'Ordine del Presidente dell'ANAF n. 179/2022 per l'approvazione del modello e del contenuto dei moduli 205 e 207 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 65, del 27 gennaio 2025.
In precedenza, le disposizioni relative alla procedura amichevole dell'accordo stabilivano che, se una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o porteranno a un'imposizione non conforme all'accordo, può adire l'autorità competente dello Stato in cui risiede. Tuttavia, la modifica impone all'autorità competente di cercare di risolvere tali casi mediante una composizione amichevole con l'autorità dell'altro Stato contraente, al fine di evitare la doppia imposizione.
Tali disposizioni sono state introdotte dalla Legge n. 2/2025 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 13 gennaio 2025.
Disclaimer
Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Di conseguenza, non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.