Ordinanza d'urgenza n. 138/2024 riguardante la modifica e integrazione di alcuni atti normativi in materia fiscale e di bilancio, nonché per la regolamentazione di altre misure, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1222 del 5 dicembre 2024.
I settori interessati dalle misure fiscali si riferiscono ai seguenti:
- Sistema RO e-Factura
- Sistema RO e-TVA
- Imposta sull'utile
- Imposta aggiuntiva
- Imposta sui redditi
- IVA
1. Misure fiscali relative al sistema RO e-Factura
• Nell'ambito del rapporto commerciale B2G, le fatture emesse per appalti pubblici, concessioni di lavori o di servizi, anche in materia di difesa e sicurezza, conterranno i corrispondenti codici CPV della nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici.
• Vengono introdotti chiarimenti per quanto riguarda le fatture emesse sul rapporto B2B, nel senso che solo le fatture a soggetti passivi stabiliti in Romania per beni e servizi per i quali il luogo di consegna/fornitura è in Romania saranno trasmesse attraverso il sistema RO e-Factura.
• Viene eliminato l'obbligo di utilizzare il sistema per le fatture emesse in caso di cessioni intracomunitarie a beneficiari in Romania utilizzando un codice IVA di un altro stato membro.
• A partire dal 1° gennaio 2025, l'uso del sistema RO e-Factura è esteso per le forniture di beni e servizi che hanno il luogo di consegna/fornitura in Romania effettuate nell'ambito del rapporto B2C. Viene chiarito che per le fatture emesse a persone fisiche che non si identificano con un codice di identificazione fiscale (i.e. numero di identificazione personale), verrà utilizzato un codice composto da 13 cifre pari a zero.
• Sia per i rapporti commerciali B2B che B2C, anche le fatture semplificate sono soggette a dichiarazione nel sistema RO e-Factura, ad eccezione degli scontrini fiscali emessi tramite registratori di cassa fiscali elettronici (AMEF) e che soddisfano le condizioni di una fattura semplificata.
• A partire dal 1° gennaio 2025 sono abrogate le disposizioni relative all'utilizzo del sistema RO e-Factura per le fatture emesse per i buoni vacanza ai loro titolari, dall'Ordinanza d'urgenza del Governo n. 8/2009, in quanto tutte le fatture emesse nel rapporto B2C saranno riportate nel sistema a partire dal 1° gennaio 2025.
Le modifiche alle disposizioni legali relative alla sistema RO e-Factura entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025.
2. Misure fiscali relative al sistema RO e-TVA
• L'obbligo dei contribuenti di presentare i risultati delle verifiche sulle differenze comunicate attraverso la "Notifica di conformità RO e-TVA" è posticipato al 1° luglio 2025.
• Stabilisce l'obbligo di emettere autofatture per la riscossione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati ai fini della realizzazione di investimenti nell'ambito di programmi pubblici/sociali finanziati con fondi pubblici e che sono stati successivamente consegnati gratuitamente ai beneficiari sulla base di un protocollo, se l'IVA relativa a tali acquisti è stata inizialmente detratta.
3. Misure fiscali relative al sistema RO e-Transport
L'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la mancata entrata in vigore per gli operatori economici autorizzati (AEO) è rinviata al 31 marzo 2025. Gli operatori economici continuano ad avere tale obbligo.
4. Misure fiscali introdotte nel Codice Fiscale
Imposta sull'utile – limitazione della deducibilità degli interessi e dei costi equivalenti agli interessi
• L'ordinanza modifica l'articolo 40^2 sulle regole per la limitazione della deducibilità degli interessi e degli oneri equivalenti agli interessi. Le modifiche riguardano la parte introduttiva e la lettera b) del paragrafo (7^1), che fanno riferimento ai plafond deducibili per gli oneri finanziari eccedenti dell'indebitamento riportate, ovvero:
- La parte introduttiva stabilisce il totale degli oneri finanziari in eccesso che possono essere attribuiti alle transazioni e alle operazioni con soggetti collegati che finanziano l'acquisizione o la produzione delle immobilizzazioni in corso o degli attivi stabiliti in conformità alle disposizioni dell'IMCA e dell'ICAS.
- Alla la lettera b) si introduce la necessità di determinare la quota dell'eccedenza di costo non dedotta relativa alle operazioni con soggetti affiliati che finanziano l'acquisizione e la produzione di immobilizzazioni materiali, secondo quanto previsto da IMCA e ICAS, in relazione al totale degli eccedenze di debito non dedotto prima dell'applicazione del limite del 30%.
Imposta aggiuntiva
• Sono esentati dall'applicazione dell'IMCA I contribuenti soggetti all'imposta aggiuntiva per gli enti creditizi e all'imposta aggiuntiva per le persone giuridiche che svolgono attività nei settori del petrolio e del gas naturale, durante il periodo di applicazione di tali disposizioni.
• Per il gruppo fiscale, l'imposta aggiuntiva per gli enti creditizi e l'imposta aggiuntiva per le persone giuridiche che svolgono attività nei settori del petrolio e del gas naturale saranno applicate di conseguenza dai membri, a seconda della loro situazione individuale.
• A partire dall'anno fiscale 2025 (o dall'anno modificato a partire dal 2025), i riferimenti all'ICAS di cui all'articolo 402 saranno sostituiti da riferimenti all'articolo sull'imposta supplementare per il settore del petrolio e del gas.
Imposta sul reddito
• Vengono fatti chiarimenti in merito al metodo di determinazione del reddito netto annuo, di calcolo, dichiarazione e pagamento dell'imposta sul reddito derivante dal trasferimento dell'uso dei beni dal patrimonio personale, nel contesto in cui a partire dal 1° gennaio 2024, la dichiarazione e il trasferimento dell'imposta sul reddito sono responsabilità dei contribuenti del reddito, delle persone giuridiche o di altri enti che hanno l'obbligo di tenere le scritture contabili. Su richiesta del beneficiario del reddito, il contribuente ha l'obbligo di rilasciare un documento attestante l'ammontare dell'imposta sul reddito trattenuta e versata.
• Viene introdotto l'obbligo di calcolare e versare l'imposta sul reddito per gli importi che rappresentano la garanzia utilizzata per il pagamento del canone di locazione. Questa disposizione entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e riguarda i contratti di locazione conclusi dopo il 5 dicembre 2024. La modalità di dichiarazione e pagamento dell'imposta è attraverso la Dichiarazione Unica nel caso di persone fisiche, e le persone giuridiche o altri enti che hanno l'obbligo di tenere una registrazione contabile lo faranno attraverso la dichiarazione 205. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui il reddito lordo sia versato esclusivamente in natura.
• Per le situazioni in cui il canone di locazione è pagato esclusivamente in natura, il valore del reddito imponibile è stabilito deducendo l'aliquota forfettaria del 20% sul reddito lordo realizzato.
• I redditi pensionistici ottenuti dall'estero saranno imponibili con un'aliquota del 10%, dopo aver dedotto dal reddito l'importo non imponibile di 3.000 RON, a partire dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
• Rientrano nella categoria dei redditi di altra fonte i redditi ottenuti dal successivo trasferimento del possesso di fatto, iscritti al catasto ai sensi degli articoli 13 e 41 della Legge sul Catasto e sulla Pubblicità Immobiliare n. 7/1996, mediante atti giuridici tra i viventi. Per queste tipologie di reddito, il contribuente ha l'obbligo di determinare e dichiarare l'imposta sul reddito attraverso la Dichiarazione Unica, nonché di versare l'imposta al Bilancio dello Stato.
Imposta sul valore aggiunto
• È stato introdotto come elemento obbligatorio della fattura semplificata il codice di partita IVA o il codice di identificazione fiscale del beneficiario persona giuridica. La presente disposizione entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
• L'obbligo di rettifica dell'IVA risultante dalla rettifica della base imponibile da parte dei beneficiari che non ricevano fatture di rettifica per le operazioni oggetto delle misure di semplificazione di cui all'art. 331 del Codice fiscale, al più tardi fino al giorno 15 del mese successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi previsti dall'art. 287 lettere a)-c) ed e) del Codice fiscale (ovvero la risoluzione del contratto prima del suo adempimento, ma entro il quale sono state emesse fatture anticipate, il rifiuto parziale o totale della merce/prestazione o la risoluzione del contratto dopo che le operazioni sono state effettuate, la concessione di riduzioni di prezzo dopo il completamento dell'operazione, la restituzione dell'imballaggio in cui la merce è stata spedita, per gli imballaggi che circolano attraverso la fatturazione).
Disclaimer
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