È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1334 del 31 dicembre 2024 l'Ordinanza d'urgenza n. 156/2024 relativa ad alcune misure di bilancio pubblico in materia di spesa pubblica per la regolarità del bilancio generale consolidato per l'anno 2025, di modifica e integrazione di taluni atti normativi, nonché per la proroga di determinati termini, e le disposizioni di seguito riportate sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2025.
I settori interessati dalle misure fiscali si riferiscono ai seguenti:
- Imposta sui dividendi
- Imposta sui redditi delle microimprese
- Imposta sul reddito e contributi sociali obbligatori
- Imposta sulle costruzioni
1. Imposta sui dividendi
A partire dal 1° gennaio 2025, l'aliquota dell'imposta sui dividendi è passata dall'8% al 10%.
La nuova aliquota si applica sia alle persone fisiche residenti che a quelle non residenti e alle persone giuridiche, per i dividendi distribuiti a partire da gennaio 2025.
Per i dividendi già distribuiti sulla base del bilancio intermedio del 2024 o dell'esercizio fiscale modificato a partire dal 2024, l'aliquota fiscale applicata sarà dell'8%. Non sarà necessario ricalcolare l'imposta dopo che i dividendi saranno stati rettificati in base al bilancio annuale per il 2024.
2. Imposta sui redditi delle microimprese
• Le condizioni per le quali un'impresa può optare per l'applicazione del sistema di imposta sui redditi delle microimprese sono modificate come segue:
o Il massimale di reddito per l'applicazione del sistema fiscale è ridotto:
• A partire dal 2025, una società che ha raggiunto un reddito massimo di 250.000 euro nell'anno precedente, ovvero il 2024, si qualifica come microimpresa.
• A partire dal 1° gennaio 2026, il tetto di reddito si riduce a 100.000 euro raggiunti nell'anno precedente, ovvero nel 2025.
La condizione è verificata, a seconda dei casi, sulla base dei redditi percepiti dalla persona giuridica rumena al 31 dicembre 2024, rispettivamente al 31 dicembre 2025.
o Viene eliminata la condizione che limita la quota di redditi derivante da attività di consulenza e/o gestione al 20% del reddito complessivo.
La condizione non si applica al calcolo del limite di 250.000 euro, applicabile per il 2025.
• Per l'applicazione dell'aliquota del 3% si terrà conto anche delle attività principali o secondarie corrispondenti ai seguenti codici NACE: 6210 - Attività di sviluppo di software personalizzati (software orientato al cliente), 6290 - Altre attività di servizi di tecnologia dell’informazione, 5611 - Ristoranti, 5612 - Attività di unità alimentari mobili, 5622 - Altri servizi di alimentazione n.c.a.
• Se il tetto di reddito (250.000 euro nel 2025, rispettivamente 100.000 euro a partire dal 2026), viene raggiunto nel corso dell'anno, il contribuente dovrà pagare l'imposta sull'utile a partire dal trimestre in cui il tetto è stato superato, senza la possibilità di optare per l'applicazione del sistema di imposta sui redditi delle microimprese per il periodo successivo.
• Viene ribadita la necessità di calcolare il reddito al fine di rientrare nel limite del massimale per l'applicazione del sistema di imposta sul reddito delle microimprese cumulandolo con il reddito delle imprese collegate, ove applicabile.
3. Imposta sul reddito e contributi sociali obbligatori
• A partire dai redditi di gennaio 2025, saranno eliminati gli incentivi fiscali relativi all'esenzione dall'imposta sul reddito e dai contributi sociali per i redditi da lavoro dipendente ottenuti dai dipendenti dell'industria informatica (creazione di programmi informatici), del settore edile, del settore agricolo e dell'industria alimentare.
• Il salario minimo lordo nazionale garantito nel settore delle costruzioni sarà di 4.582 lei al mese, mentre nel settore agricolo e nell'industria alimentare sarà di 4.050 lei al mese. Il mancato rispetto di tali livelli da parte dei datori di lavoro costituisce un reato e comporta sanzioni.
• La presente ordinanza prevede modifiche in materia di imposte sul reddito e contributi sociali per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, per i quali il livello dello stipendio base mensile lordo stabilito in base al contratto individuale di lavoro, senza includere premi e altre aggiunte, è pari al livello dello stipendio lordo minimo nazionale, e il reddito lordo percepito dagli stipendi e assimilato agli stipendi, senza includere il valore dei buoni pasto, rispettivamente l'indennità alimentare, non supera il livello di 4.300 lei inclusi.
In queste situazioni, non sarà dovuta alcuna imposta sul reddito e contributi sociali per il tetto di 300 lei stabilito dalla legge.
Queste modifiche si applicano al reddito per i mesi di gennaio - dicembre 2025 compreso.
4. Imposta sulle costruzioni
• E' stata reintrodotta l'imposta sulle costruzioni con aliquota dell'1%, che si applica al valore delle costruzioni esistenti nel patrimonio dei contribuenti al 31 dicembre dell'anno precedente, ad eccezione degli edifici per i quali è dovuta l'imposta sugli immobili.
• Il termine di pagamento dell'imposta viene modificato. Sarà pagato in due rate uguali, rispettivamente fino al 30 giugno e al 31 ottobre.
• Le norme di attuazione per l'istituzione dell'imposta sulle costruzioni sono attese entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore di queste disposizioni.
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