- 1) Chiarimenti sulle esenzioni e aliquote ridotte IVA
In Gazzetta ufficiale n. 722 del 4 agosto 2023 è stata pubblicata la Decisione 653 del 2023 per la modifica e l'integrazione delle norme metodologiche del Codice fiscale sull'IVA. Le modifiche riguardano le esenzioni e le aliquote IVA ridotte, ovvero:
• I prodotti ortopedici, le protesi mediche e gli accessori sono esclusi dall'aliquota ridotta del 9% e sono inclusi nell'esenzione dai dazi;
• Dall'applicazione dell'aliquota ridotta del 9% sono esclusi i prodotti rientranti nei codici NC 2202 10 00 e 2202 99. Ad essi verrà applicata l'aliquota IVA ordinaria del 19%;
• Per il settore HORECA vengono introdotte le seguenti disposizioni:
- L'aliquota ridotta del 9% si applica ai tipi di alloggio previsti dall'Ordinanza del Governo n. 58/1998. L'aliquota ridotta si applica al prezzo totale dell'alloggio, che può includere bevande alcoliche e non alcoliche di cui ai codici NC 2202 10 00 e 2202 99.
- L'aliquota IVA normale del 19% si applica alle bevande alcoliche e analcoliche rientranti nei codici NC 2202 10 00 e 2202 99, servite nei ristoranti o fornite in caso di servizi di catering.
• Il valore soglia dell'abitazione per il quale si può applicare l'aliquota ridotta del 5% è aumentato da 450.000 lei a 600.000 lei.
• Vengono introdotte disposizioni relative alla giustificazione dell'esenzione di tassa in campo medico, come segue:
- Per i servizi di costruzione, riabilitazione e ammodernamento delle unità ospedaliere della rete pubblica statale, la giustificazione dell'esenzione viene effettuata con la documentazione in base alla quale tali servizi vengono forniti, come i contratti stipulati con il beneficiario.
- Per le forniture di attrezzature mediche, apparecchi, dispositivi, articoli, accessori e dispositivi di protezione, materiali e materiali di consumo per uso sanitario, nonché per l'adattamento, la riparazione, il noleggio e il leasing di tali beni, effettuate a favore di unità ospedaliere della rete pubblica statale, l'esenzione fiscale si applica direttamente, attraverso una fattura senza IVA, sulla base di una dichiarazione giurata del legale rappresentante dell'unità ospedaliera che attesti che i beni in questione sono normalmente destinati all'uso nel campo dell'assistenza sanitaria o all'uso da parte di persone disabili, beni essenziali per compensare e superare le disabilità.
Se i beni sono fatturati ad un'istituzione/autorità pubblica centrale o locale, l'esenzione IVA si applica direttamente con la fatturazione senza IVA ed è giustificata da una dichiarazione giurata del rappresentante legale dell'istituzione/autorità pubblica centrale o locale interessata da cui risulti che i beni/servizi acquistati sono destinati ad un'unità ospedaliera della rete pubblica statale per la quale fornisce finanziamenti, e dalla suddetta dichiarazione.
- Per le importazioni e gli acquisti intracomunitari di attrezzature mediche, apparecchi, dispositivi, articoli, accessori e dispositivi di protezione, materiali e materiali di uso sanitario, normalmente destinati all'uso in ambito sanitario o all'uso da parte di persone disabili, beni indispensabili per la compensazione e il superamento delle disabilità, l'esenzione dell'IVA si applica alle operazioni effettuate direttamente dall'unità ospedaliera della rete pubblica statale o dall'ente/autorità pubblica centrale o locale che ne assicura il finanziamento, sulla base delle dichiarazioni sopra previste, a seconda dei casi, che vengono presentate all'organo doganale competente al momento dell'importazione.
- 2) Approvazione del nuovo contenuto del modello D300 “Dichiarazione IVA”
- 3) Chiarimenti sulla presentazione del tesserino e dell'ordine di servizio per il controllo fiscale, nel caso di incontri online e fisici
In considerazione delle modifiche apportate alle esenzioni IVA nel settore medico, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 720 del 4 agosto 2023 l'Ordine ANAF n. 1176/2023 del 26 luglio 2023 che approva il nuovo formato della dichiarazione IVA (D300).
In base a questo ordine, le nuove operazioni esenti sono registrate nel modulo 300, separatamente dalle altre esenzioni fiscali.
È valido a partire dalle dichiarazioni relative ad agosto 2023.
In Gazzetta Ufficiale n. 756 del 21 agosto 2023 è stato pubblicato l'Ordine ANAF n. 1229/2023 che approva la Procedura per la presentazione del tesserino di controllo fiscale e dell'ordine di servizio durante le azioni di controllo fiscale.
Questa prevede tre situazioni di presentazione del tesserino e dell'ordine di servizio. In tutte le situazioni si farà riferimento al verbale di ispezione fiscale sulle modalità di presentazione del tesserino di ispezione e dell'ordine di servizio, firmate da entrambe le parti fisicamente o elettronicamente, a seconda dei casi.
a. Nel caso in cui il contribuente/pagatore si reca presso la sede delle autorità fiscali, la presentazione del tesserino di ispezione e dell'ordine di servizio sarà effettuata direttamente, e il fatto che ne siano stati presentati sarà registrato in un "verbale".
b. Nel caso in cui la presentazione del tesserino e dell'ordine di servizio avvenga mediante comunicazione remote audio-video, si possono verificare le seguenti situazioni:
• Se il contribuente/pagatore acconsente alla registrazione dell'incontro, i tesserini di controllo dei membri del team e l'ordine di servizio saranno presentati alla telecamera, uno per uno, per almeno 10 (dieci) secondi per ogni documento.
• Nel caso in cui il contribuente/pagatore non acconsenta alla registrazione audio-video, verrà redatto un "verbale" con il dettaglio di ciascun membro del team di ispezione fiscale che sarà identificato.
c. Nel caso in cui il controllo fiscale abbia inizio presso la sede del contribuente/pagatore (o in qualsiasi altro luogo stabilito di comune accordo con il contribuente/pagatore), le autorità fiscali devono presentare al contribuente/pagatore il tesserino di controllo e l'ordine di servizio firmato dal capo dell'organo di ispezione fiscale.
- 4) Approvazione delle procedure per l'attuazione dello scambio automatico obbligatorio delle informazioni segnalate dagli Operatori di piattaforme
In Gazzetta Ufficiale n. 743 del 16 agosto 2023 è stato pubblicato l'Ordine ANAF n 1226/2023 che approva quanto segue:
• la procedura relativa alla verifica del rispetto da parte dagli operatori di piattaforme della procedura di diligence fiscale e delle procedure di reporting previste dal Codice di Procedura Fiscale.
• la procedura relativa alla successiva comunicazione con gli operatori di piattaforme che hanno l'obbligo di reporting, in merito alla completa e corretta reportistica.
• il modello del modulo “Notifica relativa alle informazioni errate e/o incomplete fornite dagli operatori di piattaforme che hanno l'obbligo di segnalazione”.
Disclaimer
Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Di conseguenza, non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.