- 1) Modifiche dell’OG 16/2022 e, implicitamente, al Codice Fiscale
La Legge 370/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1228 del 20.12.2022, approva con una serie di modifiche l'OG 16/2022, come di seguito indicato
1.1. Imposta sul reddito delle microimprese
• Il limite di fatturato di 500.000 euro si applica a partire dai redditi conseguiti dopo il 1° gennaio 2023. Pertanto, le società che alla fine del 2022 avevano ricavi compresi tra 500.000 e 1.000.000 euro possono continuare ad applicare il regime di tassazione del reddito delle microimprese.
• Il reddito da consulenza fiscale è esentato per soddisfare la condizione del limite di reddito da consulenza o management per poter applicare l'imposta sul reddito delle microimprese.
• Se le società che operano nel settore HORECA ricavano anche redditi da attività diverse da quelle relative ai codici CAEN relativi al settore HORECA e questi altri redditi superano i 500.000 euro o sono superiori al 20% di consulenza o management, l'imposta sull’utile sarà dovuta su queste attività aggiuntive.
1.2. Imposta sui dividendi
Viene chiarita la situazione dei dividendi distribuiti su base intermedia nel corso del 2022, nel senso che l'aliquota fiscale per questi rimane del 5%.
1.3. Rinvio delle modifiche delle tasse locali apportate dall’OG 16
• Le modifiche alle imposte e tasse locali previste dall'OG16/2022 saranno rinviate al gennaio 2025.
• È stata introdotta un'esenzione dall'imposta/tassa sugli immobili, per gli immobili nuovi o ristrutturati, per uso residenziale per i quali i proprietari eseguono a proprie spese lavori per aumentare le performanze energetiche, per l'installazione di sistemi di generazione di energia elettrica fotovoltaica o per sistemi ecologici certificati per la raccolta e il trattamento delle acque reflue provenienti dall'autoconsumo.
1.4. Obbligo di accettare pagamenti con carta di credito
Dal 1° gennaio 2023, le societa’ con incassi annuali in cash superiori ai 50.000 lei sono obbligate ad accettare pagamenti con carta si credito.
- 2) Salario minimo dal 2023
- 3) Novita’ sulla procedura per l'utilizzo e il funzionamento del sistema nazionale RO e-Transport
- 4) Modifica dell'elenco dei contribuenti di medie dimensioni e definizione delle relative regole di applicazione del file SAF-T
- 5) Imposta sulle mance
- 6) Modifica di alcuni moduli di registrazione fiscale
- 7) Proroga dei termini
In Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2022 è stata pubblicata la Decisione del Governo n. 1447/2022, secondo la quale a partire dal 1° gennaio 2023 il salario minimo lordo di base garantito è di 3.000 lei al mese. Questo importo sarà utilizzato anche per calcolare i contributi previdenziali obbligatori per i redditi diversi dal salario.
Il 29.12.2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 1264 l’Ordine ANAF n. 2545 che approva la Procedura per l'utilizzo e il funzionamento del sistema nazionale di monitoraggio del trasporto di merci ad alto rischio fiscale RO e-Transport. Il presente ordine abroga e sostituisce l’Ordine n. 1190/2022.
Gli aggiornamenti più importanti sono i seguenti:
• Le categorie di veicoli che possono essere monitorate sono quelle con una massa massima autorizzata superiore a 2,5 tonnellate (in precedenza il limite era di 3,5 tonnellate)
• Rimangono i limiti di peso (500 kg) e di valore (10.000 lei)
• gli utenti devono essere registrati presso l'SPV per poter utilizzare il sistema
• sono previste regole per il caso in cui le merci non vengano prese in consegna dal beneficiario o se il trasporto non viene completato entro il periodo di validità del codice ITU
Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2023 potranno essere applicate sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni della normativa RO e-Transport.
È stato approvato un nuovo elenco di contribuenti di medie dimensioni, applicabile dal 1° gennaio 2023.
L'Ordine ANAF 2518/2022 fornisce i seguenti chiarimenti in merito ai contribuenti di medie dimensioni e date di riferimento per la dichiarazione SAF-T:
• per i contribuenti classificati come medi al 31 dicembre 2021 e che non rientrano più in questa categoria al 1° gennaio 2023, la presentazione della dichiarazione 406 diventa facoltativa dal 1° gennaio 2023 e diventerà obbligatoria dalla data di riferimento per i piccoli contribuenti (1° gennaio 2025);
• per i contribuenti classificati come piccoli contribuenti al 31 dicembre 2021, che hanno mantenuto tale classificazione nel corso del 2022 e sono classificati come medi contribuenti dal 1° gennaio 2023, la presentazione del D406 diventerà obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2023.
In Gazzetta Ufficiale parte I, n. 1255 del 27 dicembre 2022 è stata pubblicata la Legge n. 376/2022 che modifica e integra l’Ordonanza di urgenza n. 28/1999 sull'obbligo per gli operatori economici di utilizzare i registri fiscali elettronici.
La legge chiarisce la definizione di mancia e la sua tassazione come segue:
• Per mancia si intende qualsiasi somma di denaro offerta volontariamente dal cliente in aggiunta al corrispettivo per i beni consegnati o i servizi resi da operatori economici che svolgono attività corrispondenti ai codici CAEN: 5610 - «Ristoranti», 5630 - «Bar e altre attività di somministrazione di bevande».
• Le mance non rientrano nella sfera IVA
• I commercianti saranno obbligati a consegnare al cliente una ricevuta di pagamento prima dell'emissione dello scontrino fiscale, che include una casella in cui il cliente può scegliere il livello di mancia offerto (tra lo 0% e il 15%, o importo lordo).
• La mancia viene riportata sullo stesso scontrino dell'importo della consumazione, ma anche sulla fattura (se emessa).
• La distribuzione delle somme ai dipendenti avviene dopo la trattenuta dell'imposta sul reddito (10%) e il reddito è classificato come reddito da altre fonti. Tuttavia, questo reddito non è incluso nel calcolo dei contributi sociali..
• Gli importi distribuiti al dipendente non sono un costo, non possono essere assimilati a una voce di reddito a livello di operatore economico e non possono essere riclassificati come reddito da salari;
• In via eccezionale, per la consegna di prodotti al domicilio del cliente, gli operatori economici non sono tenuti a indicare la mancia sulla ricevuta.
• Le sanzioni per la mancata osservanza sono comprese tra 2.000 e 4.000 lei, con la possibilità di pagare la metà del minimo (1.000 lei) entro 15 giorni.
In Gazzetta Ufficiale n. 1278 del 30 dicembre 2022 è stata pubblicato l'Ordine 2578/2022 relativo alla modifica dell’OPANAF n. 1.699/2021 per l'approvazione dei moduli di registrazione fiscale dei contribuenti e dei tipi di obblighi fiscali che formano il vettore fiscale, modificando i moduli 010 e 700 al fine di accogliere le modifiche apportate dalla OG 16/2022 nell'ambito dell'imposta specifica su determinate attività (imposta eliminata) e dell'imposta sul reddito delle microimprese.
L'Ordinanza di urgenza del Governo n. 168/2022 (OUG n. 168/2022) ha modificato e integrato diversi atti legislativi. Ricordiamo alcune delle modifiche rilevanti nel campo fiscale:
• Chiarimento della situazione in cui, dopo il reindirizzamento dell'importo non utilizzato della sponsorizzazione, l'imposta viene ridotta, e l'importo reindirizzato era troppo alto, nel senso che la differenza extra reindirizzata è dovuta dal contribuente al budget dello stato.
• Sono rinviati al 31 dicembre 2023 gli aggevolazioni fiscali per l'istruzione precoce e la presentazione dei moduli 392A, 392B e 393.
Disclaimer
Le informazioni contenute nella presente circolare sono indirizzate ad offrire un quadro generale dell’argomento e non forniscono un’analisi dettagliata dei temi presentati. Di conseguenza, non ci assumiamo nessuna responsabilità in merito ai fatti o alle omissioni risultanti dall’utilizzo della presente circolare. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.