- 1) La procedura per la concessione di agevolazioni fiscali nel settore agricolo e nell'industria alimentare
In Gazzetta Ufficiale n. 661 del 1° luglio 2022 è stato pubblicato l’Ordine del Ministero delle finanze n. 1525 del 29 luglio 2022 contenente la procedura di concessione di agevolazioni fiscali nel settore agricolo e dell’industria alimentare.
In base alle previsioni normative di cui alla Legge n. 135/2022, con la quale sono state integrate le disposizioni del Codice Fiscale, sono state introdotte alcune agevolazioni fiscali per i redditi da salari percepiti nel settore agricolo e nell'industria alimentare, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2022 e il 31 dicembre 2028, al rispetto di una serie di condizioni previste ex lege. La procedura per la concessione di tali agevolazioni è stata stabilita dall'Ordine 1525/2022.
Le agevolazioni fiscali per il settore agricolo e dell'industria alimentare risultano essere le seguenti:
• esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
• riduzione dei contributi sociali (CAS) dal 25% al 21.25%;
• esonero dal versamento dei contributi sanitari (CASS);
• riduzione dell'aliquota contributiva assicurativa del lavoro dal 2,25% allo 0,27%;
• esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, in caso di condizioni di lavoro particolari o condizioni di lavoro speciali.
Gli aspetti più rilevanti disciplinati nella Procedura pubblicata risultano essere i seguenti:
• Il meccanismo di calcolo degli indicatori "Fatturato totale" e "Fatturato effettivamente realizzato dall'attività nel settore agricolo e nell'industria alimentare" che sono alla base della determinazione della percentuale dell'80% del fatturato totale per l'anno in corso, che rappresenta una condizione per la concessione di agevolazioni fiscali nel settore agricolo e nell'industria alimentare.
• La modalità di determinazione della percentuale di almeno 80% del fatturato totale, nel caso di:
o datori di lavoro/contribuenti esistenti il 1° gennaio di ogni singolo esercizio a seguito della data del 1° giugno 2022;
o datori di lavoro/contribuenti di nuova costituzione, iscritti al registro imprese/tributario a partire dal mese di giugno 2022;
o datori di lavoro/contribuenti esistenti al 1° giugno 2022.
• La modalità di rendicontazione al salario mensile lordo, al fine di soddisfare la condizione di cui alle previsioni del Codice Fiscale, secondo la quali il reddito mensile lordo (comprese gli eventuali redditi assimilati da quella da lavoro dipendente) percepito dalle persone fisiche che fruiscono delle agevolazioni dovrebbe essere calcolato ad uno stipendio lordo di lavoro per 8 ore di lavoro/giorno di minimo 3.000 lei e massimo 10.000 lei al mese.
- 2) La procedura per la concessione di agevolazioni fiscali nel settore delle costruzioni
- 3) Modifiche fiscali in materia di imposta sugli immobili
- 4) Modifiche importanti riguardanti il Codice Fiscale
Inoltre, la procedura chiarisce anche i seguenti aspetti:
• le persone fisiche che percepiscono redditi da lavoro dipendente o loro assimilati e che svolgono attività nel settore agricolo e nell'industria alimentare e soddisfano i requisiti previsti ex lege, possono optare per il pagamento della quota del 3,75% spettante al fondo pensionistico privato.
• sono concesse agevolazioni fiscali per l'attività svolta in Romania, anche per le persone fisiche distaccate sul territorio della Romania, al rispetto da parte del datore di lavoro delle condizioni previste dalla legge, e non sono concesse alle persone fisiche distaccate fuori della Romania.
Le disposizioni del presente Ordine si applicano a partire dai redditi relativi al mese di giugno 2022.
In Gazzetta Ufficiale n. 661 del 1° luglio 2022 è stato pubblicato l’Ordine del Ministero delle finanze n. 1528 del 29 luglio 2022 contenente la procedura di concessione di agevolazioni fiscali nel settore delle costruzioni.
Secondo le previsioni di cui al Codice Fiscale, le persone fisiche che percepiscono un reddito da salari nel settore dell'edilizia beneficiano di alcune agevolazioni fiscali tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2028, se sono cumulativamente soddisfatte una serie di condizioni.
Le agevolazioni fiscali concesse per il settore edile sono simili a quelle menzionate nei sovrastanti paragrafi, previste per il settore agricolo e per l'industria alimentare.
La procedura per la concessione delle agevolazioni fiscali nel campo delle costruzioni è stata regolata a seguito delle modifiche apportate al Codice Fiscale attraverso la Legge n. 135/2022. Pertanto, le disposizioni contenuti nella presente Procedura di concessione mirano ad integrare in un unico atto normativo le informazioni sulla concessione di agevolazioni fiscali nel campo delle costruzioni.
Inoltre, la presente Procedura chiarisce alcuni aspetti tecnici e introduce alcune novità, come di seguito riportate:
• le persone fisiche che percepiscono redditi da lavoro dipendente o loro assimilati e che svolgono attività nel settore agricolo e nell'industria alimentare e soddisfano i requisiti previsti ex lege, possono optare per il pagamento della quota del 3,75% spettante al fondo pensionistico privato.
• sono concesse agevolazioni fiscali per l'attività svolta in Romania, anche per le persone fisiche distaccate sul territorio della Romania, al rispetto da parte del datore di lavoro delle condizioni previste dalla legge, e non sono concesse alle persone fisiche distaccate fuori della Romania.
• Viene regolamentato il meccanismo di calcolo del fatturato e la condizione riguardante la retribuzione lorda.
Le disposizioni del presente Ordine si applicano a partire dai redditi relativi al mese di giugno 2022.
In Gazzetta Ufficiale n. 742 del 22 luglio 2022 è stata pubblicata la Legge n.252/2022 del 22 luglio 2022 contenente alcune modifiche sulla Legge n. 227/2015 riguardante il Codice fiscale.
Secondo le previsioni di cui alla legge in commento, l'aliquota maggiorata del 2% sugli immobili non residenziali delle persone fisiche può essere applicata nell’ipotesi in cui non si presenti il report di valutazione entro il termine previsto, e qualora il proprietario dell'immobile sia stato preventivamente informato dall’amministrazione fiscale locale sulla possibilità di presentare il report di valutazione.
Inoltre, la stessa regola vale anche per l'aliquota maggiorata del 5% sugli immobili di proprietà di persone giuridiche nell’ipotesi in cui il proprietario dell'immobile non abbia aggiornato il valore imponibile negli ultimi 5 anni anteriori al periodo di riferimento.
Il termine entro il quale la comunicazione deve essere notificata risulta essere il 31 ottobre dell'esercizio in corso per l'imposta dovuta dall'esercizio successivo. Se entro tale data la comunicazione non viene notificata dall'amministrazione fiscale locale, l'imposta sarà calcolata applicando l'aliquota normale.
In Gazzetta Ufficiale n. 716 del 15.07.2022, è stata pubblicata l’Ordinanza Governativa n. 16/2022 contenente modifiche e completamenti sulla Legge 227/2015 (Codice Fiscale), l'abrogazione di alcuni atti normativi e altri provvedimenti di carattere finanziario e fiscale finanziario-fiscali. L'atto normativo ha apportato importanti in diverse aree di tassazione.
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