- 1) Nuova procedura di esenzione dall'imposta sul reddito per i programmatori
In Gazzetta ufficiale n. 370 del 2 maggio 2023 è stato pubblicato l’Ordine n. 20.463/3.964/967/1.415/2023 sulla classificazione dell'attività di creazione di programmi informatici.
L'Ordine abroga il vecchio Ordine n. 21813/6421/2246/4433/2022 e apporta piccole modifiche alle condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati a salario da parte dei lavoratori il cui oggetto di attività riguardi la realizzazione di programmi informatici.
Le principali modifiche apportate dal nuovo Ordine sono:
• Il dipartimento di appartenenza del dipendente deve avere come oggetto di attività almeno uno dei seguenti campi, evidenziato nell'organigramma del datore di lavoro: tecnologie dell'informazione e della comunicazione, intelligenza artificiale e tecnologie digitali emergenti, amministrazione fiscale in formato elettronico, banche dati, servizi di e-government e trasformazione digitale;
• Introduzione il titolo di laurea come documento conseguito a seguito del completamento degli studi universitari;
• Mantenere una distinta registrazione delle attività dei dipendenti che beneficiano dell'esenzione dall'imposta sul salario, che deve essere effettuata mensilmente durante l'effettiva durata dell'attività di sviluppo del programma informatico, al fine di concedere l'agevolazione fiscale;
• L'applicazione dell'esonero dall'imposta sui salari e assimilati a salario per l'intero reddito maturato in quel mese per i dipendenti di enti pubblici, anche se l'attività di sviluppo di programmi informatici viene svolta solo per una parte del mese;
Il nuovo Ordine entrerà in vigore il 1° giugno e si applicherà a partire dal reddito di maggio.
- 2) Pena detentiva per frode all'IVA
- 3) Modifica del periodo di archiviazione dei documenti contabili e fiscali
- 4) Istituzione della procedura di collaborazione ITM-ANAF
In Gazzetta Ufficiale n. 440 del 22 maggio 2023 è stata pubblicata la Legge n. 125 sul completamento della Legge n. 241/2005 sulla prevenzione e la lotta all'evasione fiscale.
Secondo la nuova legge, qualsiasi azione o inazione commessa nell'ambito di schemi fraudolenti di natura transfrontaliera, che comporti una riduzione di almeno 10.000.000 di euro, in equivalente moneta nazionale, delle risorse del bilancio dell'Unione Europea, costituisce un reato penale ed è punibile con la reclusione da 7 a 15 anni e con il divieto di esercizio di alcuni diritti.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 453 del 24 maggio 2023 l’Ordine MF n. 1477/2023, che apporta modifiche e integrazioni alla disciplina relativa ai documenti finanziari-contabili.
Secondo le nuove regole, i registri contabili obbligatori e i documenti giustificativi che servono per le scritture nella contabilità finanziaria devono essere conservati negli archivi dei soggetti previsti dalla legge, per un periodo di 5 anni, a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo l'esercizio in cui sono stati redatti. Il periodo di conservazione di 5 anni si applica anche ai conteggi salariali. In tal modo si effettua la correlazione con il termine di prescrizione del diritto dell'ente tributario di far valere pretese tributarie.
Nel caso delle immobilizzazioni di durata superiore a 5 anni, i documenti giustificativi sono conservati per il periodo corrispondente alla loro vita utile.
In Gazzetta Ufficiale n. 395 del 9 maggio 2023 è stato pubblicato l’Ordine MF n. 1429/2023 concernente l'approvazione del procedimento per l'applicazione delle disposizioni della Legge n. 72/2022 per la cancellazione di alcuni adempimenti fiscali e per la modifica di alcuni atti normativi.
In base a questa procedura, la verifica delle situazioni dichiarate dai datori di lavoro in merito alla delega, al distacco o al distacco transnazionale in cui si trovano i dipendenti, a seconda dei casi, secondo la legge, sarà effettuata dall'Ispettorato del lavoro, attraverso gli ispettorati del lavoro territoriali. I documenti redatti a seguito delle proprie azioni di controllo saranno poi inviati agli organi fiscali territoriali dell'Agenzia Nazionale delle Entrate, entro un massimo di 45 giorni lavorativi dalla data di conclusione, per essere presi in considerazione in eventuali azioni di controllo fiscale da effettuare sui contribuenti interessati.
Nel caso in cui, a seguito di analisi dei rischi e di controlli senza preavviso effettuati dagli organi fiscali territoriali dell'ANAF, vengano individuate situazioni di dipendenti soggetti a delega/distacco/distacco transnazionale, nonché la concessione di prestazioni aggiuntive in base alla clausola di mobilità, al fine di confermare la natura del reddito percepito dai dipendenti dei contribuenti interessati, le autorità fiscali territoriali dell'ANAF richiedono agli Ispettorati territoriali del lavoro nell'ambito dell'Ispettorato del lavoro, entro un massimo di 15 giorni lavorativi dalla data di completamento dell'analisi dei rischi o dalla data di conclusione del verbale a seguito del controllo senza preavviso, di effettuare controlli per accertare la situazione dei dipendenti dei contribuenti interessati.
Dopo aver ricevuto i documenti di controllo dagli Ispettorati territoriali del lavoro, l'ANAF può effettuare azioni di controllo fiscale in cui ordina, se del caso, la riclassificazione fiscale degli importi in questione.
- 5) Dichiarazione di indetraibilità IVA per spese finanziate dal PNRR
In Gazzetta Ufficiale n. 452 del 24 maggio 2023 è stato pubblicato l’Ordine MF n. 1481/2023 per l'approvazione delle Istruzioni per l'utilizzo del modulo "Dichiarazione sull'indetraibilità dell'IVA relativa alle spese sostenute nell'ambito delle operazioni finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito del Meccanismo di ripresa e resilienza e da fondi pubblici nazionali".
Secondo questo Ordine, i beneficiari dei fondi del PNR sono tenuti a preparare e presentare ai coordinatori della riforma e/o ad altri soggetti previsti dalla legge la "Dichiarazione sull'indetraibilità dell'IVA relativa alle spese sostenute nell'ambito di operazioni finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito del Meccanismo di ripresa e resilienza e da fondi pubblici nazionali" in relazione alle attività svolte nell'ambito di contratti stipulati con fornitori di servizi o altri operatori economici.
I coordinatori della riforma verificano le informazioni contenute nella "Dichiarazione di indetraibilità dell'IVA" sulla base dei dati del Registro dei soggetti passivi registrati ai fini dell'IVA.
- 6) Modifica della procedura e-propiri
- 7) Direttiva europea sulla trasparenza salariale e la parità retributiva
In Gazzetta Ufficiale n. 399 del 5 maggio è stato pubblicato l’Ordine ANAF n. 626 sulla modifica e il completamento dell’Ordine ANAF n. 878/2022 sull'istituzione di mezzi elettronici di trasmissione a distanza degli atti esecutivi e sulla relativa procedura di comunicazione.
L'Ordine elimina le disposizioni relative all'Accordo-quadro concluso tra le banche e l'ANAF in base al quale le banche hanno fornito informazioni.
A seguito di tali modifiche, le banche saranno tenute a comunicare, dopo l'istituzione del pignoramento e in occasione di ogni riscossione di importi sui conti dei debitori, le informazioni sugli importi che possono essere pagati, con l'obiettivo di non incidere sulla situazione finanziaria dei debitori attraverso più pignoramenti dello stesso addebito ed evitando situazioni in cui l'Erario dovrebbe restituire importi incassati in eccesso.
La data di entrata in vigore delle citate modifiche sarà il 1° ottobre 2023, considerata la necessità di adeguare i sistemi informatici degli istituti di credito alle nuove disposizioni di legge.
In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L132 del 17 maggio 2023 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che rafforza l'applicazione del principio della parità retributiva per lo stesso lavoro o per lavoro di pari valore tra uomini e donne attraverso la trasparenza salariale e meccanismi di applicazione.
Questa direttiva vieta la discriminazione e stabilisce requisiti minimi volti a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro o lavoro di pari valore tra uomini e donne. La direttiva è applicabile ai datori di lavoro del settore pubblico e privato ed è indirizzata agli stati membri per l'attuazione.
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